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AREA FUNZIONALE: PAESAGGIO


La tutela dei Beni Paesaggistici è regolata dalla Parte III artt.131-159 del D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (così come modificato e integrato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 nonché dal D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 63) e dal Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte (Ppr) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 sulla base dell’Accordo firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il MiBACT e la Regione Piemonte e redatto congiuntamente secondo le modalità disciplinate dal Protocollo d’intesa sottoscritto il 28 marzo 2008 e dal Disciplinare di attuazione del Protocollo d’intesa dell'11 luglio 2008. 

Nelle zone di interesse paesaggistico tutelate ai sensi degli artt. 136, 157 e 142 del Codice per gli interventi di qualsiasi genere, che possano modificare anche in minima parte lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, deve essere preventivamente acquisita l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Alla Soprintendenza compete l’esame delle relazioni istruttorie e degli elaborati progettuali ai fini del pronunciamento vincolante di merito previsto ai sensi dell’art. 146 comma 7. La Regione o i Comuni, da questa delegati ai sensi della L.R. 32/2008 se dotati di Commissione Locale del Paesaggio, trasmettono alla Soprintendenza la documentazione presentata dall'interessato ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, accompagnandola con una relazione illustrativa e una proposta di provvedimento ai sensi dell’art. 146 comma 7. Alla Soprintendenza compete l'espressione di un parere di merito obbligatorio e vincolante (entro 45 giorni per il procedimento ordinario e 20 giorni per il procedimento semplificato introdotto dal DPR31/2017 dalla ricezione) sulla base del quale la Regione o i Comuni sub-delegati emettono il provvedimento finale (autorizzazione paesaggistica o provvedimento negativo). Il pronunciamento vincolante di merito è esteso anche agli accertamenti di compatibilità paesaggistica di opere già realizzate ai sensi dell’art. 167 comma 4 del Codice. In quest’ultimo caso i provvedimenti rilasciati a seguito dell’acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza, sono di competenza dei Comuni, anche se non dotati della Commissione locale per il paesaggio.

L’ufficio è soggetto coinvolto per l’espressione del proprio parere di competenza nelle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e nelle procedure di valutazione ambientale strategica di piani e programmi (VAS) di competenza statale e regionale ai sensi del D. Lgs.152/2006 Norme in materia ambientale e partecipa alle conferenze di servizi indette ai sensi dell'articolo 14ter della legge 241/90 e s.m.i..

La Soprintendenza è inoltre impegnata congiuntamente con la Regione nell'attività di copianificazione per l'adeguamento dei piani regolatori comunali e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione alle indicazioni del Ppr. A far data dall’approvazione del piano paesaggistico le relative previsioni e prescrizioni, così come previsto dall’art. 143 comma 9 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici che alle stesse devono obbligatoriamente conformarsi ai sensi dell’art. 145 del Decreto legislativo richiamato. Se nelle more dell’adeguamento, ogni variante apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente alle aree da essa interessate, deve essere coerente e rispettare le norme del Ppr, è invece previsto che gli strumenti di pianificazione generale si adeguino al Ppr entro 24 mesi secondo modalità che prevedono la partecipazione degli organi ministeriali e che la Regione provvederà a dettagliare con apposito Regolamento ai sensi dell’art. 145 comma 5 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

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