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  + 39 011.5220403        Piazza S. Giovanni 2, 10122 Torino       sabap-to@cultura.gov.it        sabap-to@pec.cultura.gov.it

 

 

I beni culturali entrano a fare parte del patrimonio culturale nazionale a seguito di specifici procedimenti amministrativi previsti dagli artt. 12 (Verifica) e 13 (Dichiarazione) e 45 (Tutela Indiretta) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

I beni mobili e immobili di proprietà privata sono sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio, parte II del D.lgs 42/2004 solo se oggetto di uno specifico provvedimento di “dichiarazione di interesse culturale” (cosiddetto “vincolo”, ai sensi dell’art. 10 comma 3 e art. 13 Codice dei beni culturali e del paesaggio). Valutata l’eventuale presenza dei requisiti di interesse previsti, la Soprintendenza, anche a seguito di istanza del privato proprietario (Modulistica/Provvedimenti di Tutela/Emanazione nuovo provvedimento), comunica l’avvio del procedimento, anche su motivata richiesta della Regione e di ogni altro ente territoriale interessato, a tutti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene, i quali possono intervenire nel procedimento mediante accesso agli atti ed eventualmente produrre memorie entro 80 gg. dal ricevimento della nota.

Successivamente la proposta di dichiarazione di interesse culturale e la bozza del decreto viene trasmessa alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, istituita con DPCR 29 agosto 2014 n. 171, presieduta dal Segretario Regionale, che procede con la firma e repertorio del provvedimento finale.

L'Ufficio Vincoli della Soprintendenza cura la notifica del provvedimento ai proprietari e la successiva trascrizione all'Agenzia del Territorio competente per i beni immobili.

Per quanto riguarda invece i beni mobili e immobili di proprietà pubblica (enti pubblici territoriali e non territoriali, enti ecclesiastici e istituti religiosi, persone giuridiche private senza fine di lucro), che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni, essi risultano sottoposti ope legis alle disposizioni di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio, parte II, fino a che non sia stata effettuata la procedura di verifica dell’interesse culturale (art. 12 Codice dei beni culturali e del paesaggio). In caso di esito positivo della verifica il bene è definitivamente sottoposto alla disciplina di tutela, mentre l’esito negativo comporta l’esclusione del bene medesimo dalla disciplina prevista per i beni culturali.

Per accertare l’esistenza di vincoli su un bene è possibile inoltrare apposita richiesta all’Ufficio (Modulistica/Provvedimenti di Tutela/Verifica di Sussistenza)

Nel caso di beni immobili, si può accertare l’esistenza di vincolo verificandone la presenza sull’elenco degli immobili vincolati reperibile in questo sito.

Dal momento in cui un bene assume formalmente lo status di bene culturale, esso entra a far parte del patrimonio culturale della collettività e rimane sottoposto alle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004 e s.i.m.).

In particolare:

  1. I passaggi di proprietà a titolo gratuito (successioni, donazioni) (art. 59 del Codice) e gli spostamenti (nel caso dei beni privati mobili) dovuti a cambio di residenza dei proprietari delle opere devono essere comunicati alla Soprintendenza competente (art. 21 comma 2).
  2. I passaggi di proprietà a titolo oneroso devono essere denunciati alla Soprintendenza competente per il territorio in cui si trova il bene oggetto della vendita. La denuncia deve essere fatta entro trenta giorni dall’avvenuta vendita, con atto sottoscritto sia dall’alienante che dall’acquirente e contenente l’indicazione dell’importo pattuito (art. 59). Il Ministero e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della denuncia (artt. 60-62).(Modulistica/Provvedimenti di Tutela/Denuncia trasferimento di proprietà)
  3. L’alienazione dei beni culturali di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici nonché persone giuridiche private senza scopo di lucro deve essere autorizzata mediante istanza da inoltrare al Segretariato Regionale e alla Soprintendenza; il provvedimento finale di autorizzazione è emesso, su proposta del Soprintendente, dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale presieduta dal Segretario Regionale e trasmesso alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino che ne cura la notifica alla proprietà e la successiva trascrizione all'Agenzia del Territorio competente.(Modulistica/Provvedimenti di Tutela/Autorizzazione ad alienare)

Sono altresì soggetti ad autorizzazione le costituzioni di ipoteca e di pegno ed i negozi giuridici che possono comportare l’alienazione dei beni culturali. (artt. 54-57). Le stesse disposizioni si applicano anche alla concessione d’uso e alla locazione degli immobili pubblici di interesse culturale (art. 57 bis). Le prescrizioni e le condizioni contenute nell’autorizzazione devono essere riportate nell’atto di alienazione.

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